IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto  l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
    Visto  l'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208,
concernente  «Disposizioni  in  materia finanziaria e contabile», che
prevede,  per  gli  enti  pubblici  disciplinati dalla legge 20 marzo
1975,  n.  70, la rielaborazione del regolamento di amministrazione e
contabilita'  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre  1979,  n. 696, per adeguarlo ai principi contenuti nella
legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Vista  la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,
recante  «Disposizioni  sul  riordinamento  degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 dicembre
1979,  n. 696, concernente «Approvazione del nuovo regolamento per la
classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e
la  contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70»;
    Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
riguardante  «Riforma  di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio»;
    Visto   il   decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  e
successive  modificazioni,  concernente  «Norme in materia di sistemi
informativi  automatizzati  delle  amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2,  comma  1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 286, recante
«Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
«Riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare la contabilita' degli enti
pubblici non economici alla nuova realta' gestionale;
    Acquisito  il  parere  reso  dalla  Corte  dei  conti,  a sezioni
riunite, nell'adunanza del 4 luglio 2002;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003;
    Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                             Articolo 1
                     Definizioni e denominazioni

Nel presente regolamento si intendono per:

a) "cassiere":  il  responsabile  del  servizio  cassa esercitato per
   conto   di  un  ente.  E'  un  istituto  di  credito  che,  previa
   sottoscrizione  di  una  convenzione,  provvede  a  riscuotere  le
   entrate  ed  a  pagare  le spese per conto di un ente senza alcuna
   corresponsabilita' nella gestione delle risorse. L'unico limite e'
   rappresentato   dall'ammontare   delle   disponibilita'  numerarie
   depositate presso di esso;
b) "centro  di  costo":  l'entita',  organizzativa  o  astratta,  cui
   vengono   imputati  i  costi  diretti  ed  indiretti  al  fine  di
   conoscerne il costo complessivo;
c) "centro  di  responsabilita'":  la  struttura  organizzativa  - di
   livello dirigenziale generale o inferiore - incaricata di assumere
   le   decisioni  in  ordine  alla  gestione  delle  risorse  umane,
   finanziarie e strumentali;
d) "costo":  la  causa  economica  dell'uscita finanziaria sopportata
   dall'operatore  economico  per  acquisire  un  fattore produttivo,
   ovvero  l'accadimento  di  gestione  che  incide negativamente sul
   patrimonio dell'ente;
e) "direttore generale": altrimenti denominato segretario generale, o
   figura   analoga,   e'   il   responsabile  dell'intera  attivita'
   organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente.
f) "entrata   finanziaria":   l'aumento  di  valori  numerari  certi,
   assimilati  e  presunti  attivi,  ovvero  la diminuzione di valori
   numerari assimilati e presunti passivi;
g) "funzionario  ordinatore": il dirigente o funzionario a favore del
   quale   sono  concesse  autorizzazioni  di  spesa  con  ordini  di
   provvista   fondi.   Il   funzionario  ordinatore  sostituisce  il
   funzionario delegato.
h) "ordine  di  provvista  fondi":  e' un'autorizzazione ad impegnare
   (impegno   provvisorio:   diventera'   definitivo   alla  chiusura
   dell'esercizio  per  un importo pari ai pagamenti contabilizzati).
   Non  e'  un  titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata.
   Sostituisce l'ordine di accreditamento;
i) "organo  di  vertice":  l'organo  competente  a definire le scelte
   strategiche  e  le  politiche  di  settore,  nonche' a decidere in
   ordine  all'indirizzo,  alla pianificazione ed alla programmazione
   dell'attivita' dell'ente;
l) "preposto/titolare  del  centro di responsabilita'": un dirigente,
   funzionario  o qualunque altro dipendente. Pertanto, i livelli dei
   centri  di  responsabilita'  sono  differenziati  a  seconda della
   complessita' organizzativa dello specifico ente;
m) "regolamento di contabilita'": il regolamento di amministrazione e
   contabilita'   adottato   da  ciascun  ente  in  esecuzione  e  ad
   integrazione del presente regolamento.
n) "ricavo/provento":  la  causa economica dell'entrata finanziaria e
   non,  che  l'operatore  economico  riceve  dallo scambio di beni e
   servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente
   sul patrimonio dell'ente;
o) "risultato  di  amministrazione":  somma algebrica tra il fondo di
   cassa  (o  deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se
   il  saldo  e'  di  segno  positivo,  negativo  o uguale a zero, il
   risultato   costituisce,   rispettivamente,  avanzo,  disavanzo  o
   pareggio di amministrazione;
p) "servizio ragioneria": l'ufficio bilancio, o servizio finanziario,
   o  servizio  analogo  cui  e'  affidata  la  gestione  finanziaria
   dell'ente;
q) "spesa": rappresenta l'aspetto economico di un'uscita finanziaria;
   genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
r) "tesoriere":  il  responsabile  del  servizio tesoreria svolto per
   conto  di  un  ente.  E'  un  istituto  di  credito che provvede a
   riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto di un ente. A
   differenza  del cassiere, gestisce le risorse numerarie sulla base
   del   bilancio   di  previsione  approvato  e  delle  delibere  di
   variazione  debitamente  esecutive.  Puo'  eseguire pagamenti solo
   entro   i   limiti   di   stanziamento  dei  capitoli.  Alla  fine
   dell'esercizio  deve  rendere  all'ente  il  conto  della  propria
   gestione  di  cassa  e,  previo concordamento, lo deve trasmettere
   alla  competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
   il discarico.
s) "unita' previsionale di base" (di seguito denominate UPB): insieme
   organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico
   centro di responsabilita';
t) "uscita   finanziaria":   la   diminuzione   di   valori  numerari
   certi,assimilati  e  presunti  attivi,  ovvero l'aumento di valori
   numerari assimilati e presunti passivi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo
              - La legge 20 marzo 1975, n. 70 reca: «Disposizioni sui
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente».
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potete di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa)».
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  l della legge 25
          giugno  1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
          contabile) e' il seguente:
              «3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  gli  enti  e gli organismi pubblici di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  con  esclusione degli enti locali di cui al
          decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, adeguano il
          sistema  di  contabilita' ed i relativi bilanci ai principi
          contenuti  nella  legge  3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti
          pubblici  disciplinati  dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
          successive  modificazioni,  si  provvede  ad  apportare  le
          necessarie  modifiche  al  regolamento di amministrazione e
          contabilita'  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   18   dicembre   1979,  n.  696,  e  successive
          modificazioni.».
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  18
          dicembre   1979,  n.  696  reca:  «Approvazione  del  nuovo
          regolamento  per  la  classificazione delle entrate e delle
          spese  e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti
          pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.».
              - La  legge  3 aprile 1997, n. 94 reca: «Modifiche alla
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni,  recante norme di contabilita' generale dello
          Stato  in  materia  di  bilancio.  Delega  al  Governo  per
          l'individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base del
          bilancio dello Stato.».